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Intervento dell’avv. Domenico Iodice al Convegno 16.04.2024 su ammortamento alla francese

By 6 Maggio 2024No Comments

Piano di ammortamento alla francese

Non solo diritto bancario

La Suprema Corte, Sezione Tributaria, con ordinanza del 2 ottobre 2023 n. 27823, subito dopo la dichiarazione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, nello specifico settore tributario, ha affrontato la questione della legittimità dell’ammortamento alla francese in materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale.

Fatti.

L’Agente della Riscossione accoglieva l’ istanza con cui la società (Alfa) chiedeva di essere ammessa alla rateizzazione del debito portato dagli avvisi di addebito dedotti in causa, così come previsto dal d.p.r. 29 settembre 1973 n.602 art.19.

Successivamente la società contribuente presentava all’Ente di esazione istanza di rimborso e/o ricalcolo della detta rateizzazione, lamentando, da un lato, l’illegittimità del metodo utilizzato (ammortamento alla francese), che non risulterebbe disciplinato da alcuna norma e, dall’altro, l’illecita applicazione dell’anatocismo e la mancanza di informazione e trasparenza sulle condizioni della dilazione concessa.

In data 2 novembre 2015 la società contribuente proponeva ricorso dinanzi  alla  Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il silenzio rifiuto dell’Agente della Riscossione. Con sentenza 9 febbraio 2017 la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. Con sentenza del 22 marzo 2019 rigettava l’appello della società. Avverso detta sentenza ricorre la contribuente.

Si rappresenta preliminarmente che il Tribunale di Salerno in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha rimesso alla Corte di Cassazione la questione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento alla francese e/o del regime di capitalizzazione composto dell’interesse passivo  in luogo dell’interesse semplice (come previsto naturalmente dall’art.821 c.c.) all’interno di un contratto di mutuo bancario  stipulato nella vigenza del d.lgs. n.385 del 1993, potrebbe dar luogo ad un’ omessa pattuizione (indeterminatezza o indeterminabilità del mutuo ex art. 1346 c.c.)e ad un difetto di trasparenza.

Siamo in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ragioni della Decisione.

In via generale, la Suprema Corte, reputa la scelta del metodo di computo (ammortamento alla francese) operata dall’Ente legittima, anche in ragione del fatto che l’art. 1194 c.c. prevede, quale regime ordinario dell’obbligazione civile, che “il debitore non può imputare il pagamento  al capitale, piuttosto che  agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”.

Per quanto riguarda il difetto di trasparenza delle condizioni di rateizzazione applicate, la Suprema Corte rappresenta che il metodo di ammortamento a rata fissa è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova un chiaro aggancio normativo nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19 laddove, al comma 1° ter dispone  che “il debitore può chiedere che il pino di rateizzazione di cui ai comma 1 e 1bis, preveda in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascuno”.

Principio di diritto: “In materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, l’applicazione del c.d. “metodo di ammortamento alla francese”, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna  violazione del principio di trasparenza, in quanto tale criterio è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nel D.P.R. n. 1973, art. 19…..”

Non vi è inoltre, con il sistema di ammortamento alla francese un risultato anatocistico.

E’ opportuno rilevare che l’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata.

Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, continua l’ordinanza, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce. Tale importo viene integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta nessuna capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

In tale prospettiva l’applicazione dell’interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in     di interessi applicati ai contratti di mutuo e di leasing    Cass. n. 16221/22; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).

E la richiamata Cassazione, Civ. sez. III, con sentenza del 19/05/2022 n. 162 ha affermato che l’ammortamento alla francese “non implica affatto una capitalizzaizione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata”.

Inoltre, la Cassazione civile, sent. I, 24/11/22 n. 34677, anch’essa richiamata dall’Ordinanza, tra l’altro, afferma: “Nessuna contraddizione, quindi, può essere ravvisata fra l’utilizzo dell’aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l’anatocismo”.

Infine l’Ordinanza della Suprema Corte del 2 ottobre 2023 n. 27823 ritiene infondata l’eccezione del mancato rispetto dell’art. 821 c.c., in quanto la disposizione si limita a prevedere che i frutti “crescono con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anzichè geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi  un divieto di utilizzo della formula dell’interesse composto….”

Alla luce del contenuto delle statuizioni assunte dalla Suprema Corte, sez. Tributaria si ritiene che alle problematiche sorte sull’ammortamento alla francese siano state date almeno in parte risposte certe sui dubbi sollevati da dottrina e giurisprudenza.

 

dania molinari